lunedì 4 febbraio 2013

In occasione delle ELEZIONI POLITICHE ITALIANE del 2013 per la XVII LEGISLATURA

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IL MANIFESTO DEGLI OBIETTIVI IMMEDIATI
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Di IOLE NATOLI - con la collaborazione di Adriana Perrotta, Ilaria Tarabella, Teresa Pezzi

Alle soglie delle elezioni anticipate che costringono a una brusca accelerazione dei tempi e in vista della democrazia partecipata reclamata a gran voce da più parti e in primis dall’universo delle donne, il Gruppo dell’Agenda delle Donne per l’Italia Nazione Europea, recentemente formatosi in rete quale progetto di lavoro politico, presenta un primo pacchetto di proposte, del quale chiede accoglimento e attuazione nel corso della XVII Legislatura in arrivo.

Sono proposte che coprono più campi ma che muovono da una considerazione di base. Occorre assolutamente rovesciare la logica di sfruttamento e di violenza, retaggio infausto di schemi di dominio che, sviluppatisi nel corso dei secoli, hanno minato disastrosamente e in più modi la possibilità di una convivenza umana pacifica e la stessa sopravvivenza del pianeta.

Una convivenza umana rispettosa della Natura è possibile. Una convivenza sociale armoniosa e pacifica è pensabile e può essere tradotta in realtà. Lo dimostrano talune società matriarcali, ove il termine “matriarcale” indica una gestione del potere a forte connotazione femminile e condivisa, di tipo orizzontale e mai dunque di stampo verticistico. Ci riferiamo non soltanto a società del passato, di cui rimangono testimonianze archeologiche o solo tracce insepolte nei miti, ma a società ancora esistenti e ben prospere (tra cui Moso e Minangkabau) malgrado la convulsa epoca attuale: comunità nelle quali - e non a caso - la violenza sessuale è sconosciuta.                                                
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Titolo 1 - INTERVENTI LEGISLATIVI PER L’AMBITO FAMILIARE


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Dal MANIFESTO degli OBIETTIVI IMMEDIATI
Di IOLE NATOLI - con la collaborazione di Adriana Perrotta, Ilaria Tarabella, Teresa Pezzi
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TITOLO 1 - INTERVENTI LEGISLATIVI PER L’AMBITO FAMILIARE
in tema di: Matrimoni e Famiglie di fatto, Diritto al Cognome materno, Relazione Genitori-Figli anche nelle separazioni coniugali e nei divorzi.

MATRIMONI e FAMIGLIE DI FATTO
IL MATRIMONIO 

In diversi Paesi europei ed extraeuropei l’istituto matrimoniale non è più legato all'eterosessualità santificante, la cui assenza turba molte coscienze italiane.
In Italia, il riconoscimento del diritto delle coppie omosessuali a contrarre matrimonio è invece tuttora ostacolato dall’arretratezza culturale e civile, nella quale le pressioni e i condizionamenti religiosi cattolici hanno tenuto intenzionalmente il Paese, senza riguardo alla LAICITÀ DELLO STATO che occorre di conseguenza rifondare.
Il matrimonio in Italia NON è uno dei sacramenti cattolici - per i valdesi e per altre confessioni cristiane il matrimonio non è un sacramento - da cui derivino conseguenze civili, come finisce col suggerire l'uso di contrarre l'unione in una Chiesa; è solamente un contratto sociale, quale che sia la posizione ideologica - laica o   religiosa - dei contraenti, a cui può aggiungersi per alcuni di essi anche un significato religioso.
Lo attesta l’introduzione del divorzio, che ha anche prodotto una contraddizione evidente: un esponente di uno Stato estero può ancor oggi ratificare, in veste di rappresentante civile dell’Italia, un contratto e tuttavia la sua presunta autorità viene meno, nel momento in cui lo Stato italiano sancisce, tramite un suo tribunale, lo scioglimento unilaterale del vincolo da quell’esponente estraneo validato. Il matrimonio è dunque per il nostro Stato solamente un contratto civile tra due persone e NON PUÒ venire inteso in altro modo. Ne consegue che l'esclusione dalla stipula del contratto delle coppie omosessuali è pretestuosa e interamente priva di senso.
L’allargamento del matrimonio agli omosessuali, tuttavia, non risolve tutte le necessità di queste coppie. Lo dimostra il fenomeno di coppie eterosessuali che, pur disponendo dell’istituto matrimoniale, non vogliono contrarre matrimonio ma preferiscono un’unione di fatto. Peraltro, esistono anche situazioni familiari d'altro tipo, nelle quali è assente quel legame affettivo di coppia comprensivo di una componente sessuale. 

LE FAMIGLIE DI FATTO 
Famiglia è una donna coabitante con un uomo, famiglia è una donna coabitante con una donna, famiglia è un uomo coabitante con un uomo, se soltanto i/le coabitanti sono legati da stretti vincoli di parentela, di ascendenza, discendenza, fratellanza o sorellanza. Famiglie sono altresì quelle determinate da due persone senza vincoli di stretta parentela che coabitino ed abbiano uno stabile rapporto di coppia e ciò a prescindere dal loro sesso di appartenenza e dalla loro intenzione o possibilità di generare.
Ogni altra pretesa di porre alla vita affettiva delle donne e degli uomini confini, che abbiano la loro matrice in ideologie di natura religiosa, è dannosa al corpo sociale, quale che sia la religione che li determini, perché genera discriminazioni intollerabili, che non possono trovare accoglienza nella nostra Repubblica laica.
In ragione di ciò, chiediamo che vengano istituiti al più presto, in ogni Comune, i REGISTRI PER LE FAMIGLIE DI FATTO, registri cui devono essere associati determinati vantaggi fin qui riservati solo alle famiglie costituitesi a seguito di contratto matrimoniale.
I registri devono essere aperti sia a coabitanti legati da consanguineità sia a coppie omosessuali ed eterosessuali. Per coloro che hanno a loro disposizione il contratto matrimoniale cui ricorrere, il preferire vincoli formali meno stringenti costituisce una semplice opzione personale. Non vi è di conseguenza alcuna motivazione obiettiva per istituire regimi separati per le tre categorie individuate.
Va da sé che la registrazione presuppone che i/le registranti non siano al momento della registrazione già presenti in liste di altri Comuni quali coabitanti con altre persone e che, nel caso di coppie omosessuali ed eterosessuali, non abbiano precedenti vincoli matrimoniali non risolti. La contemporaneità - che assomiglierebbe di fatto a una bigamia - non è contemplabile.
Basterà istituire un database, che includa i dati di tutti i Comuni sui Registri delle Famiglie di Fatto, per evitare che una doppia registrazione abbia luogo.


ATTENZIONE: la parte relativa al COGNOME DEI FIGLI che qui segue è stata da me ampliata e ridefinita tramite articoli di legge, in occasione di una Petizione per il DOPPIO COGNOME PARITARIO lanciata on line il 9 maggio di quest’anno. È leggibile nel mio blog sul cognome (vai alla pagina) o direttamente su change.org (vai alla petizione). Iole Natoli
DIRITTO AL COGNOME MATERNO
Diritto della prole, diritto delle madri, regime del doppio cognome obbligatorio, disposizioni transitorie

FIGLI e FIGLIE
Va riconosciuto il diritto di FIGLI e FIGLIE di acquisire ALLA NASCITA il cognome MATERNO oltre che il cognome paterno come oggi accade, per le seguenti ragioni psicologiche, educative e sociali:
1 - la presenza anche del cognome materno, evidenziando la pari dignità familiare e sociale della coppia genitoriale, contribuisce nei bambini allo sviluppo del rispetto verso l’altro genere e nelle bambine allo sviluppo di una maggiore fiducia nel proprio;
2 - la presenza anche del cognome della madre collega figli e figlie all’ambito familiare materno e garantisce loro di potersi sentire inclusi/e in esso, allo stesso modo in cui, grazie al comune cognome, si sentono inclusi/e nella famiglia paterna;
3 - la presenza anche del cognome materno elimina ogni possibile disagio in coloro che, nati da più matrimoni o   convivenze della stessa madre, non sono uniti e resi pari tra loro da un cognome di famiglia comune.

MADRI
Va riconosciuto il diritto delle MADRI di offrire SEMPRE e fin DALLA NASCITA il cognome MATERNO a figli e figlie. Se è vero che nel nostro ordinamento giuridico il cognome personale è un diritto di acquisizione e non di trasmissione, è altrettanto vero però che la prassi attuale, come si è configurata nel tempo a causa di strutture patriarcali obsolete e dannose, lede la dignità delle madri e delle donne, facendo sì che esse vengano percepite dalla prole e dall’intero corpo sociale come cittadine “inferiori”, "inadatte" a fornire lo strumento precipuo su cui si basa l'identità personale e sociale della loro diretta discendenza.

REGIME DEL DOPPIO COGNOME OBBLIGATORIO
Va istituito il doppio cognome obbligatorio (1 x genitore, ove uno o entrambi ne abbiano due) col materno in prima posizione salvo accordo diverso manifestato con dichiarazione congiunta all'Ufficiale di Stato civile dai genitori all'atto del matrimonio, o del riconoscimento del primo o della prima figlia se non coniugati.
La sequenza dei cognomi ottenuta va mantenuta per la filiazione ulteriore della coppia.
L’ordine dei cognomi acquisiti alla nascita non influisce sulla scelta del cognome da attribuire alla generazione successiva. In altri termini, ciascun genitore dichiarerà all’Ufficiale di Stato civile quale dei suoi due cognomi - che sia in prima o in seconda posizione - intende destinare alla prole. È peraltro diritto di figli e figlie modificare l’ordine o gli elementi dei propri cognomi al raggiungimento della maggiore età. 
I progetti fin qui presentati in Parlamento sono tutti, benché in maggiore o minore misura, manchevoli. Non sono accettabili ipotesi di sorteggio per l’ordine dei cognomi, né altre formule ben peggiori di questa, in quanto fondate ancora una volta sull’OCCULTAMENTO della REALTÀ NATURALE.
Non soltanto alla messa al mondo di figli e figlie le donne partecipano in modo molto più sostanziale degli uomini tramite la gravidanza e il parto, ma proprio quale diretta conseguenza della gravidanza e del parto la prima persona che il neonato o la neonata conosce e riconosce È LA MADRE.

ATTENZIONE: la parte relativa al COGNOME DEI FIGLI che precede è stata da me ampliata e ridefinita tramite articoli di legge, in occasione di una Petizione per il DOPPIO COGNOME PARITARIO lanciata on line il 9 maggio di quest’anno. È leggibile nel mio blog sul cognome (vai alla pagina) o direttamente su change.org (vai alla petizione). Iole Natoli

DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUL CAMBIAMENTO DEL COGNOME
Nelle more della discussione e dell'approvazione della legge sul doppio cognome obbligatorio secondo la formula indicata, di cui si considera urgente la presentazione, occorre approntare una modifica dell'attuale sistema di cambiamento del cognome, quanto meno in un caso specifico. 
La Circolare n. 14/2012 relativa al D.P.R. n. 54 del 13.03.2012, che regola la materia, rifacendosi nel 3º Capoverso del titolo ”Principi generali del procedimento” alla Circolare n. 15/2008, prevede che la domanda di cambiamento del cognome di un minore sia adeguatamente "motivata" e presentata in forma congiunta da entrambi i genitori, o anche da uno solo di essi se esercente la potestà genitoriale purché corredata del "consenso" dell’altro genitore. Ciò anche nel caso in cui detto cambiamento consista nella semplice aggiunta del cognome materno.
Trattasi di prassi iniqua e lesiva della dignità delle donne, nella loro qualità di genitrici primarie e di persone, nonché poco rispettosa dell’interesse del minore, costretto a non esser collegato tramite il secondo cognome alla propria madre e alla famiglia materna, se solo il padre nega il suo consenso, per affermare una volontà di dominio mediante l’unico cognome del figlio.

RELAZIONE GENITORI-FIGLI anche nelle separazioni e nei divorzi
potestà genitoriale, provvedimenti provvisori in sede di separazione giudiziale e affido definitivo della prole

POTESTÀ GENITORIALE e portati del precedente regime in tema di diritto di famiglia
L’art. 316 del Codice civile al quarto comma recita:
"Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili". Occorre sostituirlo con un nuovo art. 316, il cui quarto comma stabilisca: "Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per la prole, i provvedimenti urgenti ed indifferibili possono essere adottati autonomamente dal genitore che è presente o dalla persona che ne ha la migliore opportunità, se assenti   entrambi".

PROVVEDIMENTI PROVVISORI del giudice in sede di separazione giudiziale 

Attualmente, i provvedimenti provvisori, relativi alle istanze di separazione e dunque anche all’affidamento provvisorio delle/dei figli, vengono emessi in sede di unica udienza presidenziale e da un solo giudice giudicante.
I coniugi devono comparire personalmente dinanzi al Presidente che tenterà la conciliazione. Questi sente i coniugi prima separatamente poi congiuntamente. Se la conciliazione non riesce, il Presidente - sentite le parti e i difensori - adotta con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi. Nomina anche il Giudice Istruttore e fissa l'udienza di trattazione davanti al G.I. per la prosecuzione del giudizio (che porta all'emissione di sentenza del Tribunale).
Rileviamo tre aspetti negativi nella procedura attuale.
A - Il tentativo di conciliazione è in sé una misura che contrasta con la presentazione stessa delle istanze. Presuppone che chi si rivolge al magistrato sia incapace di sapere da sé quel che vuole, rappresenta un’interferenza indebita nella sfera di autonomia soggettiva della persona, pone spesso il coniuge disposto alla riconciliazione in vantaggio psicologico dinanzi al giudice rispetto a quello che invece vi si oppone e ciò - in assenza di elementi di una particolare gravità che possano giocare un ruolo decisivo nella decisione del magistrato - costituisce pregiudizio per l’obiettività della decisione con conseguenze sull’affidamento.
B - È previsto che i provvedimenti provvisori debbano sempre venir emessi nell'interesse della prole e dei coniugi e tuttavia l’unica udienza di cui dispongono i coniugi e il fatto che l’istruzione del processo non possa che essere successiva ai provvedimenti presi fanno sì che l’individuazione di ciò che è meglio per la prole, nonché per ciascuno dei coniugi, possa non apparire con chiarezza, specie perché il magistrato giudicante è uno solo e non esiste una collegialità di pareri.
C - I provvedimenti provvisori presi influiscono SEMPRE sulla prosecuzione delle cause civili di separazione e   condizionano l’affidamento definitivo. Ciò discende direttamente dai tempi dei procedimenti giudiziari, spesso allungati ad arte con continue richieste di rinvii dal coniuge che è risultato affidatario in sede di provvedimenti provvisori. Ed infatti, in assenza di fatti particolarmente eclatanti che possano invertire le decisioni già prese, la conclusione del processo di primo grado tenderà a confermare l’affidamento effettuato e ormai in corso - talvolta con una qualche forzatura sulle risultanze effettive del processo, per aggiustare queste alle conclusioni volute - al fine di non esporre la prole, già assuefattasi in una certa misura alla situazione determinatasi, al trauma di nuovi cambiamenti.
Questo significa che un errore di valutazione nel corso dell’affidamento provvisorio si traduce e in un danno permanente per la prole, che sarebbe stata curata più adeguatamente dal genitore che invece è stato escluso, e in un’ingiustizia permanente compiuta ai danni di chi l’esclusione descritta ha subito.
Riteniamo di conseguenza che:
1 - il tentativo di conciliazione ai fini del ricongiungimento familiare, che attuamente è tenuto a compiere il Magistrato cui sono affidati i provvedimenti provvisori, debba essere abolito. Saranno i coniugi stessi a cambiare idea in proposito, se lo vorranno, ritirando l’istanza di separazione presentata;
2 - i provvedimenti temporanei ed urgenti da emettere con ordinanza debbano essere affidati a un collegio di tre magistrati, in cui sia garantita la presenza di entrambi i sessi;
3 - ove ciascuno dei coniugi abbia chiesto l’affido esclusivo, debba essere garantita e fissata fin nella prima udienza e a non lunga distanza da questa una seconda udienza, che comporti l’obbligo per ciascuno dei genitori di presentare richiesta di modifica o di conferma dei provvedimenti già presi.
In tale occasione, verrà prospettata ai coniugi dai giudici l’ipotesi di affidamento condiviso. Ove le modalità di questo siano accettate da entrambi i genitori, si adotterà tale seconda soluzione provvisoria in attesa della fine del processo. In caso contrario, sarà emessa ordinanza di conferma della decisione precedente o nuova decisione di modifica, con affido temporaneo al solo coniuge che era risultato escluso in precedenza. Il collegio composto dai magistrati chiamati a valutare le richieste di conferma o modifica non può essere formato dagli stessi giudici che quei primi provvedimenti hanno emessi.

SULLA PAS DETTA ANCHE SAP

Appare urgente adottare misure di contrasto alla presunta sindrome di alienazione parentale (PAS o SAP), che,   benché sia ritenuta da eminenti studiosi del tutto priva di fondamento scientifico e non sia riconosciuta dal DSM, viene spesso utilizzata e accolta dai Tribunali per l'allontanamento coatto della prole e per l'ubicazione della stessa nelle case famiglie.

VIOLENZA FAMILIARE E AFFIDAMENTO DELLA PROLE

La violenza sia fisica che psicologica nei confronti dell'altro genitore, o di un/a convivente di questi, o della prole, nonché la presenza di quest'ultima a episodi di violenza fisica dovranno comportare sempre l’esclusione dall’affidamento, ove non ricorrano gli estremi per una sanzione più grave, quale l'esclusione dall'esercizio della potestà genitoriale.
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Milano, 4.02.2013
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PREMESSA
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Progetto ed elaborazione del documento:  © Iole Natoli con la collaborazione di Adriana Perrotta, Ilaria Tarabella, Teresa Pezzi
Proposte/Obiettivi di:  Iole Natoli, Adriana Perrotta, Teresa Pezzi, Ilaria Tarabella e di:  Elisabetta Boiti, Alessandra Ciotti, Marcella Corsi, Emanuela Eboli, Barbara Giorgi, Antonella PanettaChiara Pesce
Hanno partecipato con discussioni nel gruppo di FB:  Danila Baldo, Luciana Bova, Maria Esposito, Cinzia Marroccoli, Raffaella Mauceri, Maria Grazia NegriniAmbretta Occhiuzzi, Nadia Ruggieri

Per il cognome dei figli: http://cognomematernoitalia.blogspot.it/

 

Titolo 2 - MISURE DI CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE DI GENERE


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Dal MANIFESTO degli OBIETTIVI IMMEDIATI
Di IOLE NATOLI - con la collaborazione di Adriana Perrotta, Ilaria Tarabella, Teresa Pezzi
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TITOLO 2 - MISURE DI CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE DI GENERE
negli ambiti: educativo, lavorativo, di protezione, d'inserimento, giudiziario, politico.

AMBITO SCOLASTICO-EDUCATIVO
PROVVEDIMENTI INDIVIDUATI
1 - Emanazione di linee guida, da parte del MIUR, per l’educazione al rispetto di genere IN TUTTE le scuole, dalla materna alla secondaria superiore, con moduli differenziati per età;
2 - corsi di formazione obbligatori per docenti in tema di educazione al rispetto di genere, affidati a pedagogiste, psicologhe e personale qualificato DEI CENTRI ANTIVIOLENZA, dunque con esperienza specifica in campo;
3 - promozione di progetti sperimentali specifici, con finanziamento pubblico;
4 - emanazione di linee guida per le case di edizioni scolastiche, da parte del MIUR, atte a eliminare la presenza di stereotipi di genere nei libri di testo;
5 - vincolo dell’assenza di stereotipi di genere per l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado.

Titolo 3 - MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA VIOLENZA SESSUALE e Titolo 4 - ISTITUZIONE DEL REATO DI FEMMINICIDIO


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IL MANIFESTO DEGLI OBIETTIVI IMMEDIATI
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Di IOLE NATOLI - con la collaborazione di Adriana Perrotta, Ilaria Tarabella, Teresa Pezzi

TITOLO 3 - MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA VIOLENZA SESSUALE

Con sentenza nº 4377, depositata il 1º Febbraio 2012, la III Sezione penale della Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi in merito a un caso di stupro di gruppo, concedeva ai presunti imputati del reato gli arresti domiciliari. Come spiegato in un comunicato dalla stessa, a seguito del divampare di polemiche - causate anche, ma non solo, da informazioni  giornalistiche abbastanza distorte sulla sentenza -, la Cassazione, muovendosi nell’ambio della normativa vigente e di precedenti pronunce della Corte Costituzionale cui si erano appellati i difensori tramite ricorso specifico, aveva operato nell’unico modo concreto ravvisabile, atto a evitare di restituire nell’immediato alla totale libertà i presunti imputati, per scadenza dei termini di custodia cautelare.
E tuttavia una modifica delle disposizioni vigenti si impone e ciò a prescindere dalla questione delle misure alternative. Giacché “delitti meramente individuali” - cui si riferiva la Consulta nella pronuncia relativa a un caso di violenza sessuale singola - gli stupri di gruppo, invece, non sono. Al di là dell’entità del danno psicologico e fisico subito in ciascuna delle due tipologie di violenza sessuale dalla vittima, e del fatto che rispetto al danno, IN OGNI CASO GRAVE SUBITO, le pene attualmente vigenti appaiono vergognosamente irrisorie, rileviamo come una violenza sessuale di gruppo implichi che si sia in presenza di soggetti in grado di agire delittuosamente operando collegamenti mirati e adottando condotte criminali unitarie, non dissimili da quelle delle organizzazioni mafiose (per le quali l’eccezionalità del carcere preventivo è norma), sia pure su piccola scala.

Titolo 5 - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE CARCERI


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Dal MANIFESTO degli OBIETTIVI IMMEDIATI
Di IOLE NATOLI - con la collaborazione di Adriana Perrotta, Ilaria Tarabella, Teresa Pezzi
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TITOLO 5 - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE CARCERI

Nel richiamare qui quanto espresso in merito alla violenza sessuale (Titolo 3), rileviamo che la presenza di violenze nonché di abusi di natura sessuale tra detenuti nelle carceri non soltanto richiede l'istituzione - o il potenziamento ove già nelle case di detenzione ce ne siano - di specifiche unità antiviolenza, composte di personale medico adeguato con la conseguente presenza anche di psicologi, ma impone che venga meno definitivamente il disumano sovraffollamento attuale.
Questo può essere ridotto in due modi, che non sono però alternativi. L’uno consiste nella costruzione di nuovi   complessi, adatti alle particolari necessità della condizione carceraria, e prevede uno stanziamento cospicuo di fondi.
L’altro è quello di cominciare a svuotare le carceri non con amnistie ma con la conversione della detenzione carceraria in misure sostitutive, che prevedano l'impiego dei condannati per pene minori in lavori socialmente utili di manutenzione del territorio (come pulizia di strade, boschi, fiumi, ecc.), con la conseguente collocazione di tali soggetti presso strutture (appartenenti alla tipologia delle comunità) appropriatamente sorvegliate.

Titolo 6 - LAICITÀ DELLO STATO e TITOLO 7 TUTELA DEL TERRITORIO

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Dal MANIFESTO degli OBIETTIVI IMMEDIATI
Di IOLE NATOLI - con la collaborazione di Adriana Perrotta, Ilaria Tarabella, Teresa Pezzi
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TITOLO 6 - LAICITÀ DELLO STATO

Abrogazione del Concordato, per infrazione da parte del Vaticano del principio ivi contenuto di indipendenza tra Stato e Chiesa, che discende dall'art. 7 della Costituzione.
L'infrazione è stata attuata tramite continue pressioni sul Parlamento in tema di aborto, eutanasia, fecondazione assistita, nonché tramite suggestioni elettorali operate con indicazioni di gradimento.

TITOLO 7 - TUTELA DEL TERRITORIO

L’effettiva tutela del territorio richiede e il controllo continuo dei fattori inquinanti e la costante identificazione e manutenzione delle aree esposte a differenti tipi di rischio. Ci limitiamo qui a poche considerazioni.
1 - L’inquinamento prodotto dai rifiuti non costituisce solo una causa di degrado di intere città o di paesi trasformati in discariche a cielo aperto, degrado che influisce e sulla vita quotidiana degli abitanti e sul turismo; non determina solo una contaminazione del suolo destinato anche all’agricoltura; comporta anche un problema di natura economica, dato che eliminare i rifiuti o trasformarli implica per ogni soluzione adottabile un costo, la cui entità risulta differente.

Titolo 8 - REPERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE

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Dal MANIFESTO degli OBIETTIVI IMMEDIATI
Di IOLE NATOLI - con la collaborazione di Adriana Perrotta, Ilaria Tarabella, Teresa Pezzi
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TITOLO 8 - REPERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE

RIDUZIONE DELLE SPESE MILITARI

In relazione al progressivo disarmo auspicato da tutte le nazioni per il raggiungimento della Pace - ideale che tanto efficacemente si proclama e altrettanto efficacemente si tradisce nella prassi quotidiana dei popoli - esprimiamo il nostro più sentito dissenso sull’entità delle spese militari. Certo, l’Italia ha i suoi ESBORSI PRIORITARI! Sono puntate da casinò fuori controllo (per intenderci, quelle dei suicidi finali) per le missioni all'estero infinite e per l’acquisto di armi spettacolari, tra cui troviamo gli splendidi cacciabombardieri F-35, i più costosi della storia dell'aeronautica militare e che peraltro sono a rischio di fulmini, affiancati dai sommergibili U-212, preziosamente di ultima generazione e intesi anche come classe Todaro.
Spettacolare è l’importo degli acquisti, che sperperano in fuochi d’artificio di estasi militari inattuali risorse finanziare ed economiche che potrebbero essere investite altrimenti. Che dovranno essere investite altrimenti, per evitare che il denaro pubblico sia destinato a vantaggio delle industrie delle armi e distolto dai bisogni reali dell’intera popolazione italiana. Abbiamo necessità di finanziare complessi pacchetti di servizi, come quelli che abbiamo indicati in tutti gli obiettivi precedenti; abbiamo necessità di creare nuovi posti di lavoro, ampliando le risorse per lo sviluppo economico; abbiamo necessità di investire nella ricerca scientifica e tecnologica... e dunque il massimo che è possibile fare a favore delle industrie delle armi è di creare PIANI DI CONVERSIONE con agevolazioni ed incentivi per quelle industrie che accetteranno di trasformare la loro produzione mortifera in altra di pubblica utilità.

RECUPERO DEL GETTITO FISCALE

Esistono sicuramente molti campi nei quali è necessario intervenire.  Occorre infatti:
1 - eliminare i privilegi fiscali concessi al Vaticano: il solo finanziamento dell’8 per mille comporta, a quanto pare, un esborso pari a circa un miliardo di euro per anno;
2 - applicare I’IMU alle proprietà vaticane in Italia, alle  fondazioni bancarie, ai partiti e ai sindacati.
Non possono sussistere in Italia né fedi né appartenenze politiche e/o sindacali finanziate tramite esenzioni specifiche dallo Stato, perché i privilegi riguardano sempre e soltanto gruppi sociali limitati e ciò è contrario all’interesse pubblico;
3 - combattere l’evasione  fiscale. Nel 1981 l’evasione fiscale in Italia ammontava a circa 28mila miliardi di vecchie lire. Una cifra equivalente al 7-8% del Prodotto interno lordo. Trent’anni dopo, secondo il presidente dell’Istat, Enrico Giovannini, questa quota è salita fra il 16,3% e il 17,5% del Pil, per un totale che oscilla fra i 255 e i 275 miliardi di imponibile sottratto all’erario. Praticamente, il doppio in percentuale e il quintuplo in cifra assoluta.
La tolleranza nei confronti dell'evasione fiscale - praticata mediante condoni tombali e scudi fiscali, nonché attraverso la mancata richiesta di fatture - ha generato una distorsione nella ridistribuzione delle risorse economiche e finanziarie. Ne è conseguito un aumento delle tasse, che ha sottoposto sia i lavoratori dipendenti sia gli imprenditori onesti a oneri scarsamente fronteggiabili.

EROGAZIONI INDEBITE

Vi è anche la necessità di rivedere la concessione dell’assegno di accompagnamento per le persone anziane, che, come allo stato attuale è formulata, prescinde dall’entità del loro reddito. Occorre dunque stabilire un tetto oltre il quale scatti una progressiva riduzione dell'assegno, sino all’estinguersi dell'assegno stesso. I servizi assistenziali vanno erogati in ragione delle possibilità economiche dei soggetti e non diversamente. Le somme recuperate possono essere impiegate nell’ambito sanitario, tramite una riduzione dei ticket dei farmaci e/o per incrementare l'assistenza che è dovuta ai soggetti più deboli, o destinate invece a finanziare i vari e irrinunciabili obiettivi che in precedenza sono stati elencati.
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Milano, 4.02.2013




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Progetto ed elaborazione del documento:  © Iole Natoli con la collaborazione di Adriana Perrotta, Ilaria Tarabella, Teresa Pezzi
Proposte/Obiettivi di:  Iole Natoli, Adriana Perrotta, Teresa Pezzi, Ilaria Tarabella e di:  Elisabetta Boiti, Alessandra Ciotti, Marcella Corsi, Emanuela Eboli, Barbara Giorgi, Antonella PanettaChiara Pesce
Hanno partecipato con discussioni nel gruppo di FB:  Danila Baldo, Luciana Bova, Maria Esposito, Cinzia Marroccoli, Raffaella Mauceri, Maria Grazia NegriniAmbretta Occhiuzzi, Nadia Ruggieri


L’intero documento è scaricabile in PDF e dal Blog di riferimento e dal seguente indirizzo: https://docs.google.com/file/d/0B3tYvI6kY_0vTG1sQTJNODA3dHc/edit?usp=sharing