lunedì 4 febbraio 2013

Titolo 1 - INTERVENTI LEGISLATIVI PER L’AMBITO FAMILIARE


________________________________________________________________________________________________________________
Dal MANIFESTO degli OBIETTIVI IMMEDIATI
Di IOLE NATOLI - con la collaborazione di Adriana Perrotta, Ilaria Tarabella, Teresa Pezzi
________________________________________________________________________________________________________________

TITOLO 1 - INTERVENTI LEGISLATIVI PER L’AMBITO FAMILIARE
in tema di: Matrimoni e Famiglie di fatto, Diritto al Cognome materno, Relazione Genitori-Figli anche nelle separazioni coniugali e nei divorzi.

MATRIMONI e FAMIGLIE DI FATTO
IL MATRIMONIO 

In diversi Paesi europei ed extraeuropei l’istituto matrimoniale non è più legato all'eterosessualità santificante, la cui assenza turba molte coscienze italiane.
In Italia, il riconoscimento del diritto delle coppie omosessuali a contrarre matrimonio è invece tuttora ostacolato dall’arretratezza culturale e civile, nella quale le pressioni e i condizionamenti religiosi cattolici hanno tenuto intenzionalmente il Paese, senza riguardo alla LAICITÀ DELLO STATO che occorre di conseguenza rifondare.
Il matrimonio in Italia NON è uno dei sacramenti cattolici - per i valdesi e per altre confessioni cristiane il matrimonio non è un sacramento - da cui derivino conseguenze civili, come finisce col suggerire l'uso di contrarre l'unione in una Chiesa; è solamente un contratto sociale, quale che sia la posizione ideologica - laica o   religiosa - dei contraenti, a cui può aggiungersi per alcuni di essi anche un significato religioso.
Lo attesta l’introduzione del divorzio, che ha anche prodotto una contraddizione evidente: un esponente di uno Stato estero può ancor oggi ratificare, in veste di rappresentante civile dell’Italia, un contratto e tuttavia la sua presunta autorità viene meno, nel momento in cui lo Stato italiano sancisce, tramite un suo tribunale, lo scioglimento unilaterale del vincolo da quell’esponente estraneo validato. Il matrimonio è dunque per il nostro Stato solamente un contratto civile tra due persone e NON PUÒ venire inteso in altro modo. Ne consegue che l'esclusione dalla stipula del contratto delle coppie omosessuali è pretestuosa e interamente priva di senso.
L’allargamento del matrimonio agli omosessuali, tuttavia, non risolve tutte le necessità di queste coppie. Lo dimostra il fenomeno di coppie eterosessuali che, pur disponendo dell’istituto matrimoniale, non vogliono contrarre matrimonio ma preferiscono un’unione di fatto. Peraltro, esistono anche situazioni familiari d'altro tipo, nelle quali è assente quel legame affettivo di coppia comprensivo di una componente sessuale. 

LE FAMIGLIE DI FATTO 
Famiglia è una donna coabitante con un uomo, famiglia è una donna coabitante con una donna, famiglia è un uomo coabitante con un uomo, se soltanto i/le coabitanti sono legati da stretti vincoli di parentela, di ascendenza, discendenza, fratellanza o sorellanza. Famiglie sono altresì quelle determinate da due persone senza vincoli di stretta parentela che coabitino ed abbiano uno stabile rapporto di coppia e ciò a prescindere dal loro sesso di appartenenza e dalla loro intenzione o possibilità di generare.
Ogni altra pretesa di porre alla vita affettiva delle donne e degli uomini confini, che abbiano la loro matrice in ideologie di natura religiosa, è dannosa al corpo sociale, quale che sia la religione che li determini, perché genera discriminazioni intollerabili, che non possono trovare accoglienza nella nostra Repubblica laica.
In ragione di ciò, chiediamo che vengano istituiti al più presto, in ogni Comune, i REGISTRI PER LE FAMIGLIE DI FATTO, registri cui devono essere associati determinati vantaggi fin qui riservati solo alle famiglie costituitesi a seguito di contratto matrimoniale.
I registri devono essere aperti sia a coabitanti legati da consanguineità sia a coppie omosessuali ed eterosessuali. Per coloro che hanno a loro disposizione il contratto matrimoniale cui ricorrere, il preferire vincoli formali meno stringenti costituisce una semplice opzione personale. Non vi è di conseguenza alcuna motivazione obiettiva per istituire regimi separati per le tre categorie individuate.
Va da sé che la registrazione presuppone che i/le registranti non siano al momento della registrazione già presenti in liste di altri Comuni quali coabitanti con altre persone e che, nel caso di coppie omosessuali ed eterosessuali, non abbiano precedenti vincoli matrimoniali non risolti. La contemporaneità - che assomiglierebbe di fatto a una bigamia - non è contemplabile.
Basterà istituire un database, che includa i dati di tutti i Comuni sui Registri delle Famiglie di Fatto, per evitare che una doppia registrazione abbia luogo.


ATTENZIONE: la parte relativa al COGNOME DEI FIGLI che qui segue è stata da me ampliata e ridefinita tramite articoli di legge, in occasione di una Petizione per il DOPPIO COGNOME PARITARIO lanciata on line il 9 maggio di quest’anno. È leggibile nel mio blog sul cognome (vai alla pagina) o direttamente su change.org (vai alla petizione). Iole Natoli
DIRITTO AL COGNOME MATERNO
Diritto della prole, diritto delle madri, regime del doppio cognome obbligatorio, disposizioni transitorie

FIGLI e FIGLIE
Va riconosciuto il diritto di FIGLI e FIGLIE di acquisire ALLA NASCITA il cognome MATERNO oltre che il cognome paterno come oggi accade, per le seguenti ragioni psicologiche, educative e sociali:
1 - la presenza anche del cognome materno, evidenziando la pari dignità familiare e sociale della coppia genitoriale, contribuisce nei bambini allo sviluppo del rispetto verso l’altro genere e nelle bambine allo sviluppo di una maggiore fiducia nel proprio;
2 - la presenza anche del cognome della madre collega figli e figlie all’ambito familiare materno e garantisce loro di potersi sentire inclusi/e in esso, allo stesso modo in cui, grazie al comune cognome, si sentono inclusi/e nella famiglia paterna;
3 - la presenza anche del cognome materno elimina ogni possibile disagio in coloro che, nati da più matrimoni o   convivenze della stessa madre, non sono uniti e resi pari tra loro da un cognome di famiglia comune.

MADRI
Va riconosciuto il diritto delle MADRI di offrire SEMPRE e fin DALLA NASCITA il cognome MATERNO a figli e figlie. Se è vero che nel nostro ordinamento giuridico il cognome personale è un diritto di acquisizione e non di trasmissione, è altrettanto vero però che la prassi attuale, come si è configurata nel tempo a causa di strutture patriarcali obsolete e dannose, lede la dignità delle madri e delle donne, facendo sì che esse vengano percepite dalla prole e dall’intero corpo sociale come cittadine “inferiori”, "inadatte" a fornire lo strumento precipuo su cui si basa l'identità personale e sociale della loro diretta discendenza.

REGIME DEL DOPPIO COGNOME OBBLIGATORIO
Va istituito il doppio cognome obbligatorio (1 x genitore, ove uno o entrambi ne abbiano due) col materno in prima posizione salvo accordo diverso manifestato con dichiarazione congiunta all'Ufficiale di Stato civile dai genitori all'atto del matrimonio, o del riconoscimento del primo o della prima figlia se non coniugati.
La sequenza dei cognomi ottenuta va mantenuta per la filiazione ulteriore della coppia.
L’ordine dei cognomi acquisiti alla nascita non influisce sulla scelta del cognome da attribuire alla generazione successiva. In altri termini, ciascun genitore dichiarerà all’Ufficiale di Stato civile quale dei suoi due cognomi - che sia in prima o in seconda posizione - intende destinare alla prole. È peraltro diritto di figli e figlie modificare l’ordine o gli elementi dei propri cognomi al raggiungimento della maggiore età. 
I progetti fin qui presentati in Parlamento sono tutti, benché in maggiore o minore misura, manchevoli. Non sono accettabili ipotesi di sorteggio per l’ordine dei cognomi, né altre formule ben peggiori di questa, in quanto fondate ancora una volta sull’OCCULTAMENTO della REALTÀ NATURALE.
Non soltanto alla messa al mondo di figli e figlie le donne partecipano in modo molto più sostanziale degli uomini tramite la gravidanza e il parto, ma proprio quale diretta conseguenza della gravidanza e del parto la prima persona che il neonato o la neonata conosce e riconosce È LA MADRE.

ATTENZIONE: la parte relativa al COGNOME DEI FIGLI che precede è stata da me ampliata e ridefinita tramite articoli di legge, in occasione di una Petizione per il DOPPIO COGNOME PARITARIO lanciata on line il 9 maggio di quest’anno. È leggibile nel mio blog sul cognome (vai alla pagina) o direttamente su change.org (vai alla petizione). Iole Natoli

DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUL CAMBIAMENTO DEL COGNOME
Nelle more della discussione e dell'approvazione della legge sul doppio cognome obbligatorio secondo la formula indicata, di cui si considera urgente la presentazione, occorre approntare una modifica dell'attuale sistema di cambiamento del cognome, quanto meno in un caso specifico. 
La Circolare n. 14/2012 relativa al D.P.R. n. 54 del 13.03.2012, che regola la materia, rifacendosi nel 3º Capoverso del titolo ”Principi generali del procedimento” alla Circolare n. 15/2008, prevede che la domanda di cambiamento del cognome di un minore sia adeguatamente "motivata" e presentata in forma congiunta da entrambi i genitori, o anche da uno solo di essi se esercente la potestà genitoriale purché corredata del "consenso" dell’altro genitore. Ciò anche nel caso in cui detto cambiamento consista nella semplice aggiunta del cognome materno.
Trattasi di prassi iniqua e lesiva della dignità delle donne, nella loro qualità di genitrici primarie e di persone, nonché poco rispettosa dell’interesse del minore, costretto a non esser collegato tramite il secondo cognome alla propria madre e alla famiglia materna, se solo il padre nega il suo consenso, per affermare una volontà di dominio mediante l’unico cognome del figlio.

RELAZIONE GENITORI-FIGLI anche nelle separazioni e nei divorzi
potestà genitoriale, provvedimenti provvisori in sede di separazione giudiziale e affido definitivo della prole

POTESTÀ GENITORIALE e portati del precedente regime in tema di diritto di famiglia
L’art. 316 del Codice civile al quarto comma recita:
"Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili". Occorre sostituirlo con un nuovo art. 316, il cui quarto comma stabilisca: "Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per la prole, i provvedimenti urgenti ed indifferibili possono essere adottati autonomamente dal genitore che è presente o dalla persona che ne ha la migliore opportunità, se assenti   entrambi".

PROVVEDIMENTI PROVVISORI del giudice in sede di separazione giudiziale 

Attualmente, i provvedimenti provvisori, relativi alle istanze di separazione e dunque anche all’affidamento provvisorio delle/dei figli, vengono emessi in sede di unica udienza presidenziale e da un solo giudice giudicante.
I coniugi devono comparire personalmente dinanzi al Presidente che tenterà la conciliazione. Questi sente i coniugi prima separatamente poi congiuntamente. Se la conciliazione non riesce, il Presidente - sentite le parti e i difensori - adotta con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi. Nomina anche il Giudice Istruttore e fissa l'udienza di trattazione davanti al G.I. per la prosecuzione del giudizio (che porta all'emissione di sentenza del Tribunale).
Rileviamo tre aspetti negativi nella procedura attuale.
A - Il tentativo di conciliazione è in sé una misura che contrasta con la presentazione stessa delle istanze. Presuppone che chi si rivolge al magistrato sia incapace di sapere da sé quel che vuole, rappresenta un’interferenza indebita nella sfera di autonomia soggettiva della persona, pone spesso il coniuge disposto alla riconciliazione in vantaggio psicologico dinanzi al giudice rispetto a quello che invece vi si oppone e ciò - in assenza di elementi di una particolare gravità che possano giocare un ruolo decisivo nella decisione del magistrato - costituisce pregiudizio per l’obiettività della decisione con conseguenze sull’affidamento.
B - È previsto che i provvedimenti provvisori debbano sempre venir emessi nell'interesse della prole e dei coniugi e tuttavia l’unica udienza di cui dispongono i coniugi e il fatto che l’istruzione del processo non possa che essere successiva ai provvedimenti presi fanno sì che l’individuazione di ciò che è meglio per la prole, nonché per ciascuno dei coniugi, possa non apparire con chiarezza, specie perché il magistrato giudicante è uno solo e non esiste una collegialità di pareri.
C - I provvedimenti provvisori presi influiscono SEMPRE sulla prosecuzione delle cause civili di separazione e   condizionano l’affidamento definitivo. Ciò discende direttamente dai tempi dei procedimenti giudiziari, spesso allungati ad arte con continue richieste di rinvii dal coniuge che è risultato affidatario in sede di provvedimenti provvisori. Ed infatti, in assenza di fatti particolarmente eclatanti che possano invertire le decisioni già prese, la conclusione del processo di primo grado tenderà a confermare l’affidamento effettuato e ormai in corso - talvolta con una qualche forzatura sulle risultanze effettive del processo, per aggiustare queste alle conclusioni volute - al fine di non esporre la prole, già assuefattasi in una certa misura alla situazione determinatasi, al trauma di nuovi cambiamenti.
Questo significa che un errore di valutazione nel corso dell’affidamento provvisorio si traduce e in un danno permanente per la prole, che sarebbe stata curata più adeguatamente dal genitore che invece è stato escluso, e in un’ingiustizia permanente compiuta ai danni di chi l’esclusione descritta ha subito.
Riteniamo di conseguenza che:
1 - il tentativo di conciliazione ai fini del ricongiungimento familiare, che attuamente è tenuto a compiere il Magistrato cui sono affidati i provvedimenti provvisori, debba essere abolito. Saranno i coniugi stessi a cambiare idea in proposito, se lo vorranno, ritirando l’istanza di separazione presentata;
2 - i provvedimenti temporanei ed urgenti da emettere con ordinanza debbano essere affidati a un collegio di tre magistrati, in cui sia garantita la presenza di entrambi i sessi;
3 - ove ciascuno dei coniugi abbia chiesto l’affido esclusivo, debba essere garantita e fissata fin nella prima udienza e a non lunga distanza da questa una seconda udienza, che comporti l’obbligo per ciascuno dei genitori di presentare richiesta di modifica o di conferma dei provvedimenti già presi.
In tale occasione, verrà prospettata ai coniugi dai giudici l’ipotesi di affidamento condiviso. Ove le modalità di questo siano accettate da entrambi i genitori, si adotterà tale seconda soluzione provvisoria in attesa della fine del processo. In caso contrario, sarà emessa ordinanza di conferma della decisione precedente o nuova decisione di modifica, con affido temporaneo al solo coniuge che era risultato escluso in precedenza. Il collegio composto dai magistrati chiamati a valutare le richieste di conferma o modifica non può essere formato dagli stessi giudici che quei primi provvedimenti hanno emessi.

SULLA PAS DETTA ANCHE SAP

Appare urgente adottare misure di contrasto alla presunta sindrome di alienazione parentale (PAS o SAP), che,   benché sia ritenuta da eminenti studiosi del tutto priva di fondamento scientifico e non sia riconosciuta dal DSM, viene spesso utilizzata e accolta dai Tribunali per l'allontanamento coatto della prole e per l'ubicazione della stessa nelle case famiglie.

VIOLENZA FAMILIARE E AFFIDAMENTO DELLA PROLE

La violenza sia fisica che psicologica nei confronti dell'altro genitore, o di un/a convivente di questi, o della prole, nonché la presenza di quest'ultima a episodi di violenza fisica dovranno comportare sempre l’esclusione dall’affidamento, ove non ricorrano gli estremi per una sanzione più grave, quale l'esclusione dall'esercizio della potestà genitoriale.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Milano, 4.02.2013
____________________
Vai al TITOLO successivo
oppure
Ritorna alla
 
PREMESSA
______________________


Progetto ed elaborazione del documento:  © Iole Natoli con la collaborazione di Adriana Perrotta, Ilaria Tarabella, Teresa Pezzi
Proposte/Obiettivi di:  Iole Natoli, Adriana Perrotta, Teresa Pezzi, Ilaria Tarabella e di:  Elisabetta Boiti, Alessandra Ciotti, Marcella Corsi, Emanuela Eboli, Barbara Giorgi, Antonella PanettaChiara Pesce
Hanno partecipato con discussioni nel gruppo di FB:  Danila Baldo, Luciana Bova, Maria Esposito, Cinzia Marroccoli, Raffaella Mauceri, Maria Grazia NegriniAmbretta Occhiuzzi, Nadia Ruggieri

Per il cognome dei figli: http://cognomematernoitalia.blogspot.it/

 

1 commento:

  1. NOTA del 1º maggio 2013
    
Nel mio blog IL COGNOME MATERNO IN ITALIA NEI MATRIMONI E NELLE CONVIVENZE, che riporta quanto già pubblicato sul tema in questo manifesto, ho aggiunto la nuova norma seguente:
    
"Il figlio che nasce in una famiglia coniugale o di convivenza e sia figlio biologico di uno solo dei membri della coppia assume i cognomi di entrambi i membri della coppia familiare ove questi concordemente lo vogliano secondo le stesse regole indicate per il figlio di genitori biologici e li mantiene salvo sua richiesta di cambiamento alla maggiore età".
    http://cognomematernoitalia.blogspot.it/2013/02/il-diritto-al-cognome-materno-regime_10.html

    RispondiElimina