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IL MANIFESTO DEGLI
OBIETTIVI IMMEDIATI
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Di IOLE NATOLI
- con la collaborazione di
Adriana Perrotta, Ilaria Tarabella,
Teresa Pezzi
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TITOLO 3 - MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA VIOLENZA SESSUALE
Con sentenza nº 4377, depositata il 1º
Febbraio 2012, la III Sezione penale della Corte di Cassazione, chiamata ad
esprimersi in merito a un caso di stupro di gruppo, concedeva ai presunti
imputati del reato gli arresti domiciliari. Come spiegato in un comunicato
dalla stessa, a seguito del divampare di polemiche - causate anche, ma non solo,
da informazioni giornalistiche
abbastanza distorte sulla sentenza -, la Cassazione, muovendosi nell’ambio
della normativa vigente e di precedenti pronunce della Corte Costituzionale
cui si erano appellati i difensori tramite ricorso specifico, aveva operato
nell’unico modo concreto ravvisabile, atto a evitare di restituire
nell’immediato alla totale libertà i presunti imputati, per scadenza dei
termini di custodia cautelare.
E tuttavia una modifica delle
disposizioni vigenti si impone e ciò a prescindere dalla questione delle
misure alternative. Giacché “delitti meramente individuali” - cui si riferiva
la Consulta nella pronuncia relativa a un caso di violenza sessuale singola -
gli stupri di gruppo, invece, non sono. Al di là dell’entità del danno psicologico
e fisico subito in ciascuna delle due tipologie di violenza sessuale dalla
vittima, e del fatto che rispetto al danno, IN OGNI CASO GRAVE SUBITO, le
pene attualmente vigenti appaiono vergognosamente irrisorie, rileviamo come
una violenza sessuale di gruppo implichi che si sia in presenza di soggetti
in grado di agire delittuosamente operando collegamenti mirati e adottando
condotte criminali unitarie, non dissimili da quelle delle organizzazioni
mafiose (per le quali l’eccezionalità del carcere preventivo è norma), sia
pure su piccola scala.
Di conseguenza invitiamo a valutare se,
pur non venendo meno in alcun modo alle garanzie costituzionali che impone
uno Stato di diritto, in ragione delle condotte specifiche sia o no possibile
introdurre la carcerazione preventiva, associata però a una tempestività dei
processi per scongiurare eventuali detenzioni prolungate, che potrebbero
successivamente rivelarsi infondate e dunque ingiuste.
Riteniamo altresì che vadano
considerevolmente aumentati gli anni di detenzione previsti e per le violenze
singole e per le violenze di gruppo, dando inoltre il dovuto rilievo e la
giusta collocazione a violenze sessuali, singole o di gruppo, compiute in
ambiente carcerario, ovvero in stato di impossibilità totale della vittima di
porre in atto qualsivoglia difesa.
Infine, poiché le vittime di violenza
sessuale, sono obbligate dalla violenza stessa a ricorrere a cure specifiche,
di natura fisica e/o psicologica, terapie il cui costo spesso elevato
rappresenta un ulteriore gravame che non può e non deve pesare sulla vittima,
proponiamo che sia introdotta anche una pena pecuniaria, corrispondente alla
spesa economica affrontata da questa per il proprio personale recupero,
nonché al danno economico subito, ove dalla violenza e dal danno fisico e/o
psicologico fosse anche scaturita l’impossibilità di proseguire -
temporaneamente o stabilmente - nel proprio lavoro abituale o di conseguirne
uno.
TITOLO 4 - ISTITUZIONE DEL REATO DI FEMMINICIDIO
Il FEMMINICIDIO risulta attualmente costituire
un fenomeno emergente ed esteso, anche nel contesto sociale italiano, per il
quale una tipizzazione di reato è ancora assente.
L'istituzione del reato di femminicidio
comporta il riconoscimento da parte dello Stato del "delitto di
genere", con annullamento automatico di terminologie e motivazioni
edulcorate e fortemente stereotipizzate - quali "raptus",
"amore", "gelosie" e altre piacevolezze medioevali -
ricorrenti non soltanto nel linguaggio giornalistico ma persino in talune
sentenze.
Si definisce di conseguenza il
FEMMINICIDIO come l’assassinio volontario di una donna da parte di un uomo,
quale esercizio di un potere violento derivante da un’idea di appartenenza
e/o sudditanza della donna nei confronti dell’uomo.
Costituiscono aggravanti del reato: il
legame di parentela, il legame di convivenza affettiva; precedenti denunce di
violenza psicologica e/o sessuale e/o di stalking presentate dalla
vittima.
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Milano, 4.02.2013
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Progetto
ed elaborazione del documento: © Iole Natoli con
la collaborazione di Adriana Perrotta, Ilaria Tarabella,
Teresa Pezzi
Proposte/Obiettivi
di:
Iole Natoli, Adriana Perrotta, Teresa
Pezzi, Ilaria Tarabella e
di: Elisabetta Boiti, Alessandra Ciotti, Marcella Corsi,
Emanuela Eboli, Barbara Giorgi, Antonella Panetta, Chiara Pesce
Hanno
partecipato con discussioni nel gruppo di FB:
Danila Baldo, Maria Esposito, Cinzia Marroccoli, Raffaella
Mauceri, Maria Grazia Negrini, Ambretta Occhiuzzi, Nadia Ruggieri
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Dal gruppo omonimo di FB, nato quale progetto di lavoro per l'elaborazione di proposte politiche
lunedì 4 febbraio 2013
Titolo 3 - MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA VIOLENZA SESSUALE e Titolo 4 - ISTITUZIONE DEL REATO DI FEMMINICIDIO
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